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CIRCOLO CULTURALE "LA QUERCIA"
Via Birreria 9, 39022 LAGUNDO (BZ)
Casella postale nr. 11
S T A T U T O
Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita in Lagundo (BZ), Via Birreria 9, una associazione, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice civile denominata “LA QUERCIA”.
Art. 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha la finalità di:
a) Salvaguardare e tenere vive le tradizioni della comunità di lingua
italiana e le sue caratteristiche;
b) favorire e rafforzare i rapporti socioculturali fra gli abitanti di lingua
italiana, con particolare cura fra i giovani;
c) promuovere e favorire tutti gli studi e le attività che tendono ai fini
delle lettere a) e b).
3. È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestá parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualità di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
• dimissione volontaria
• morosità protrattasi da oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa.
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo. Pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
• l’assemblea generale dei soci
• il presidente
• il consiglio direttivo
Art. 8 – Assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimate adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta Al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
1. La convocazione dell’assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telefonata. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materia da trattare.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportate condanne passate in giudizio per delitti non colposi.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 – Convocazione direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell’assemblea dei soci;
f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 – Il bilancio
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 18 – Il Presidente
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 19 – Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Anno sociale
1.L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. (o diverso periodo liberamente determinato dall’associazione)
Art. 22 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalle Associazioni.
Art. 23 – Sezioni
1. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bolzano
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano
4. L’arbitrato avrà sede in Bolzano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Assemblea deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà , sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 – Norma di rinvio ( eventuale )
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti dell’Ente di promozione sociale a cui l’associazione delibererà di affiliarsi ed in subordine le norme del codice civile.